Domande Frequenti - FAQ

Il Consulente Finanziario – Chi è?

La figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (così ridenominato dall’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo di “promotore finanziario”), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
La norma richiama espressamente la qualità di « agente collegato » del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, come definita dall'art. 23, comma 1 della Direttiva MiFID.
Solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 e dei requisiti di professionalità verificati dall'OCF «sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative», possono esercitare professionalmente l'attività, previa iscrizione all'albo unico nazionale tenuto dallo stesso OCF. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è obbligato  altresì al rispetto dei principi contenuti nel Testo Unico della Finanza ( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) e specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob (Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).
L'attività svolta da tale figura professionale è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro entrano in contatto. Ne risulta un quadro di regole precettive finalizzate a tutelare il risparmio, posto sotto l'egida normativa di rango costituzionale dall'articolo 47 della Costituzione. Alle regole di salvaguardia occorre guardare nella prospettiva dei principi fondamentali della trasparenza, diligenza e correttezza comportamentali, che si traducono nella riservatezza dei dati acquisiti dai clienti, nell'impiego delle proprie strutture organizzative e professionali e del proprio set di informazioni per poter rispondere ad ogni esigenza informativa dell'investitore.
Le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e degli intermediari per conto dei quali essi operano impongono sia divieti sia obblighi positivi di condotta, la cui violazione implica l'inflizione di sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dall'art. 196 del Testo unico della Finanza, che vanno dal richiamo scritto fino alla radiazione.
Dato il contesto economico e finanziario in cui opera, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve saper gestire l'incertezza del mercato e orientare in modo razionale i comportamenti e le scelte degli investitori, con consapevolezza e diligenza.

Il Consulente Finanziario – Cosa fa?

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede  è l’unica figura professionale di cui gli intermediari debbono avvalersi nell’attività di offerta fuori sede prestata nei confronti di clienti al dettaglio, sulla base di un contratto di lavoro subordinato che può confluire nel rapporto di agenzia o nello schema del mandato.

La specifica professionalità e integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è oggetto di costante monitoraggio da parte degli intermediari abilitati, che devono dotarsi di procedure di controllo e di assetti organizzativi interni idonei a vigilare i consulenti nel corso dell’attività di offerta fuori sede. Nonostante gli obblighi di comportamento previsti dalla legge a carico della società di intermediazione si riflettano sui consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, gli intermediari mantengono una responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dei compiti affidati ai consulenti. A tal fine, sugli intermediari incombe il dovere di garantire che i consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente, in che veste operano e quale impresa rappresentano.
Fermo restando il rapporto contrattuale con l’intermediario per il quale opera, che comporta l’obbligo di operare in conformità delle istruzioni ricevute e nel rispetto delle direttive impartite dallo stesso, il consulente instaura un rapporto fiduciario con il cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio informativo riguardante le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, calibrando, in tal modo, appropriate soluzioni di investimento sulla base del profilo assegnato al cliente (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata).
Le regole di condotta poste a tutela degli investitori (il dovere di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati) sono specificate dalla regolamentazione di settore: la normativa vigente obbliga gli intermediari e, conseguentemente i consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, a procedere ad una preventiva valutazione di “adeguatezza” o di “appropriatezza” del prodotto o del servizio di investimento reso in base alla tipologia di cliente o potenziale cliente e secondo il tipo di servizio di investimento fornito per il tramite del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede .
A tal fine, e nel rispetto delle procedure dell’intermediario preponente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede illustra al cliente o potenziale cliente le caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dall’intermediario medesimo. In tale contesto suo compito specifico è quello di far comprendere all’investitore il diverso livello di protezione che l’ordinamento associa a ciascuno di essi, così aiutandolo ad individuare il servizio o i servizi più consoni ai suoi bisogni finanziari. Nello specifico, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve valutare l’adeguatezza del servizio e del prodotto finanziario raccomandato o prestato rispetto al profilo finanziario del cliente (professionale o al dettaglio), astenendosi dal fornire i menzionati servizi qualora non consegua le informazioni necessarie per procedere al test di adeguatezza.
Un prodotto finanziario, ovvero un’operazione di investimento oggetto di una raccomandazione personalizzata o realizzata nell’ambito di una gestione di portafogli, possono essere ritenuti adeguati se risultano essere soddisfatti i seguenti criteri “minimi”:
-          conformità agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente
-          capacità finanziaria dell’investitore di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con gli obiettivi che lo caratterizzano
-          esperienza/conoscenza da parte dell'investitore per comprendere la natura e i rischi dell'investimento.
In particolare, la consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui l’intermediario, anche attraverso il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Tale servizio di investimento può o meno accompagnare l’offerta di servizi di collocamento o ricezione e trasmissione di ordini rafforzando, peraltro, in tal caso, la protezione dell’investitore in quanto il suo espletamento comporta che l’intermediario sottoponga i prodotti e i servizi offerti al più pregnante test di adeguatezza previsto per la consulenza su tali prodotti.
Per l’offerta fuori sede di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafoglio, quali il collocamento, l’esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini è invece necessaria una preventiva valutazione di appropriatezza, tesa ad assicurare che il risparmiatore abbia l’esperienza e la conoscenza necessarie per comprendere i rischi e le caratteristiche del prodotto o del servizio di investimento offerto e che faccia, dunque, scelte di investimento ponderate e consapevoli.
A differenza della valutazione di adeguatezza, qualora il cliente non fornisca le informazioni in merito alla sua esperienza nel settore dell’investimento o in caso di insufficienza di quelle disponibili, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede potrà comunque prestare il servizio offerto o richiesto, avvertendo l’investitore che tale carenza informativa può determinare l’impossibilità di stabilire se il prodotto o il servizio sia per lui appropriato.
Solo nel prestare i servizi di mera esecuzione (execution only) di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può prescindere dalla valutazione di appropriatezza, purché:
i servizi abbiano ad oggetto unicamente strumenti finanziari non complessi (es. negoziazione di azioni su un mercato regolamentato nello spazio economico europeo o di quote di fondi comuni di investimento), la richiesta di prestazione di servizi sia partita dal cliente e questi sia informato sulla natura del servizio.

Relazione Cliente – Consulente Finanziario

In veste di “professionista del risparmio gestito”, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è l’unico operatore autorizzato ad offrire prodotti e servizi finanziari al di fuori della sede o delle dipendenze dell’intermediario per il quale opera (vedi anche Chi è). Questa sua peculiarità, unitamente alla sue competenze ed al modello professionale distintivo, contribuisce ad instaurare con il cliente una relazione di fiducia e di lungo periodo.
L’ottemperamento all’imperativo del know your customer rule, cioè l’acquisizione delle informazioni necessarie dal cliente (situazione finanziaria, obiettivi d’investimento, propensione al rischio) approfondite nella pagina Cosa fa di questa stessa sezione del portale OCF, non esaurisce gli obblighi del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che deve consegnare all’investitore, fin dal primo contatto:
una comunicazione informativa che esplicita gli obblighi a cui è tenuto nei confronti del cliente e che quest’ultimo deve sottoscrivere;
copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’Albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti o qualora richiesti, nonché copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari.
La tutela dell’investitore si estende alla ulteriore previsione di un diritto di ripensamento riconosciuto dall’art. 30, comma 6, del T.U.F., secondo il quale il risparmiatore ha diritto di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali sottoscritto con il consulente entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, senza il sostenimento di spese o corrispettivo. E’ opportuno sottolineare che l'investitore può chiedere al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di trasferire esclusivamente:
assegni bancari o assegni circolari intestati alla società per conto della quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario il soggetto abilitato di cui alla lettera precedente;
strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.
Ad evitare un cortese ma fermo rifiuto, l’investitore non può dunque chiedere al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di trasferire forme di pagamento a lui (cioè al consulente) intestate né danaro contante, o di accettare compensi o finanziamenti. Pena la violazione di norme che conducono alla radiazione del professionista dall'Albo.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede garantisce inoltre assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non termina infatti con la sottoscrizione del contratto ma continua nell’assistenza post-vendita prestata al cliente durante la fase attuativa del rapporto attraverso, ad esempio, la valutazione periodica del risultato degli investimenti, la verifica del percorso di raggiungimento degli obiettivi, la raccolta e la tempestiva trasmissione alla società prodotto di eventuali disposizioni successive di rimborso o di investimento.

Quanto costa la Consulenza?

Il Consulente Finanziario emette una parcella, a seconda dei servizi può utilizzare:- parcella oraria;- una percentuale sul patrimonio oggetto della consulenza;- parcella fissa a progetto per una pianificazione finanziaria;- un mix tra percentuale e fisso. Ciò che è bene evidenziare è che, in ogni caso, la parcella è sempre di gran lunga inferiore rispetto alle commissioni ed ai costi occulti praticati dalla banca, assicurazione o fondo d'investimento a fronte degli investimenti effettuati. Purtroppo il risparmiatore non è a conoscenza e non ha la percezione delle tipologie di "prelievi" a cui è soggetto. A conti fatti la parcella si “paga da sé” grazie all'efficienza delle scelte consigliate, ai risultati ottenuti e al risparmio di costi inutili.

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