Domande Frequenti - FAQ
Il Consulente Finanziario – Chi è?
La figura del consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede (così ridenominato dall’art. 1,
comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo di “promotore finanziario”),
introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 5 della Legge 2
gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è
consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che,
in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita
professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”. Il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede, dunque, è l'unico operatore dell'industria
del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti
finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle
dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
La norma richiama
espressamente la qualità di « agente collegato » del consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede, come definita dall'art. 23, comma 1 della
Direttiva MiFID.
Solo i consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità
prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 e dei requisiti di professionalità
verificati dall'OCF «sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono
conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero
sulla base di prove valutative», possono esercitare professionalmente
l'attività, previa iscrizione all'albo unico nazionale tenuto dallo stesso OCF.
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è obbligato altresì al rispetto dei principi contenuti
nel Testo Unico della Finanza ( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58) e
specificati dalle prescrizioni regolamentari della Consob (Regolamento
Intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).
L'attività svolta da tale
figura professionale è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano
in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro
entrano in contatto. Ne risulta un quadro di regole precettive finalizzate a
tutelare il risparmio, posto sotto l'egida normativa di rango costituzionale
dall'articolo 47 della Costituzione. Alle regole di salvaguardia occorre
guardare nella prospettiva dei principi fondamentali della trasparenza,
diligenza e correttezza comportamentali, che si traducono nella riservatezza
dei dati acquisiti dai clienti, nell'impiego delle proprie strutture
organizzative e professionali e del proprio set di informazioni per poter
rispondere ad ogni esigenza informativa dell'investitore.
Le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano l'attività dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede e degli intermediari per conto dei quali essi operano
impongono sia divieti sia obblighi positivi di condotta, la cui violazione
implica l'inflizione di sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dall'art.
196 del Testo unico della Finanza, che vanno dal richiamo scritto fino alla
radiazione.
Dato il contesto economico e
finanziario in cui opera, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede deve saper gestire l'incertezza del mercato e orientare in modo razionale
i comportamenti e le scelte degli investitori, con consapevolezza e diligenza.
Il Consulente Finanziario –
Cosa fa?
Il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede è
l’unica figura professionale di cui gli intermediari debbono avvalersi
nell’attività di offerta fuori sede prestata nei confronti di clienti al
dettaglio, sulla base di un contratto di lavoro subordinato che può confluire
nel rapporto di agenzia o nello schema del mandato.
La specifica professionalità
e integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
è oggetto di costante monitoraggio da parte degli intermediari abilitati, che
devono dotarsi di procedure di controllo e di assetti organizzativi interni
idonei a vigilare i consulenti nel corso dell’attività di offerta fuori sede.
Nonostante gli obblighi di comportamento previsti dalla legge a carico della
società di intermediazione si riflettano sui consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede, gli intermediari mantengono una responsabilità solidale
per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dei compiti affidati ai
consulenti. A tal fine, sugli intermediari incombe il dovere di garantire che i
consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente,
in che veste operano e quale impresa rappresentano.
Fermo restando il rapporto
contrattuale con l’intermediario per il quale opera, che comporta l’obbligo di
operare in conformità delle istruzioni ricevute e nel rispetto delle direttive
impartite dallo stesso, il consulente instaura un rapporto fiduciario con il
cliente del quale persegue gli obiettivi, dotandosi di un patrimonio
informativo riguardante le sue conoscenze ed esperienze in materia di
investimenti, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento,
calibrando, in tal modo, appropriate soluzioni di investimento sulla base del
profilo assegnato al cliente (cliente al dettaglio, cliente professionale,
controparte qualificata).
Le regole di condotta poste
a tutela degli investitori (il dovere di trasparenza e correttezza nella
prestazione dei servizi e attività di investimento, nell’interesse dei clienti
e per l’integrità dei mercati) sono specificate dalla regolamentazione di
settore: la normativa vigente obbliga gli intermediari e, conseguentemente i
consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, a procedere ad una
preventiva valutazione di “adeguatezza” o di “appropriatezza” del prodotto o
del servizio di investimento reso in base alla tipologia di cliente o
potenziale cliente e secondo il tipo di servizio di investimento fornito per il
tramite del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede .
A tal fine, e nel rispetto
delle procedure dell’intermediario preponente, il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede illustra al cliente o potenziale cliente le
caratteristiche dei servizi di investimento prestati e/o offerti dall’intermediario
medesimo. In tale contesto suo compito specifico è quello di far comprendere
all’investitore il diverso livello di protezione che l’ordinamento associa a
ciascuno di essi, così aiutandolo ad individuare il servizio o i servizi più
consoni ai suoi bisogni finanziari. Nello specifico, il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede deve valutare l’adeguatezza del servizio e del
prodotto finanziario raccomandato o prestato rispetto al profilo finanziario
del cliente (professionale o al dettaglio), astenendosi dal fornire i
menzionati servizi qualora non consegua le informazioni necessarie per procedere
al test di adeguatezza.
Un prodotto finanziario,
ovvero un’operazione di investimento oggetto di una raccomandazione
personalizzata o realizzata nell’ambito di una gestione di portafogli, possono
essere ritenuti adeguati se risultano essere soddisfatti i seguenti criteri
“minimi”:
-
conformità agli obiettivi di investimento del
cliente o potenziale cliente
-
capacità finanziaria dell’investitore di sopportare
qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con gli obiettivi
che lo caratterizzano
-
esperienza/conoscenza da parte
dell'investitore per comprendere la natura e i rischi dell'investimento.
In particolare, la
consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui
l’intermediario, anche attraverso il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente,
fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario.
Tale servizio di
investimento può o meno accompagnare l’offerta di servizi di collocamento o
ricezione e trasmissione di ordini rafforzando, peraltro, in tal caso, la
protezione dell’investitore in quanto il suo espletamento comporta che
l’intermediario sottoponga i prodotti e i servizi offerti al più pregnante test
di adeguatezza previsto per la consulenza su tali prodotti.
Per l’offerta fuori sede di
servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e
dalla gestione di portafoglio, quali il collocamento, l’esecuzione o la
ricezione e trasmissione di ordini è invece necessaria una preventiva
valutazione di appropriatezza, tesa ad assicurare che il risparmiatore abbia
l’esperienza e la conoscenza necessarie per comprendere i rischi e le
caratteristiche del prodotto o del servizio di investimento offerto e che
faccia, dunque, scelte di investimento ponderate e consapevoli.
A differenza della
valutazione di adeguatezza, qualora il cliente non fornisca le informazioni in
merito alla sua esperienza nel settore dell’investimento o in caso di
insufficienza di quelle disponibili, il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede potrà comunque prestare il servizio offerto o richiesto,
avvertendo l’investitore che tale carenza informativa può determinare
l’impossibilità di stabilire se il prodotto o il servizio sia per lui
appropriato.
Solo nel prestare i servizi
di mera esecuzione (execution only) di ordini per conto dei clienti e di
ricezione e trasmissione di ordini, il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede può prescindere dalla valutazione di appropriatezza,
purché:
i servizi abbiano ad oggetto
unicamente strumenti finanziari non complessi (es. negoziazione di azioni su un
mercato regolamentato nello spazio economico europeo o di quote di fondi comuni
di investimento), la richiesta di prestazione di servizi sia partita dal
cliente e questi sia informato sulla natura del servizio.
Relazione Cliente – Consulente Finanziario
In veste di “professionista
del risparmio gestito”, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori
sede è l’unico operatore autorizzato ad offrire prodotti e servizi finanziari
al di fuori della sede o delle dipendenze dell’intermediario per il quale opera
(vedi anche Chi è). Questa sua peculiarità, unitamente alla sue competenze ed
al modello professionale distintivo, contribuisce ad instaurare con il cliente
una relazione di fiducia e di lungo periodo.
L’ottemperamento
all’imperativo del know your customer rule, cioè l’acquisizione delle
informazioni necessarie dal cliente (situazione finanziaria, obiettivi
d’investimento, propensione al rischio) approfondite nella pagina Cosa fa di
questa stessa sezione del portale OCF, non esaurisce gli obblighi del consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede che deve consegnare all’investitore,
fin dal primo contatto:
una comunicazione
informativa che esplicita gli obblighi a cui è tenuto nei confronti del cliente
e che quest’ultimo deve sottoscrivere;
copia di una dichiarazione
redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di
tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’Albo e i dati anagrafici del
consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di
recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
copia del prospetto
informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti o qualora
richiesti, nonché copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento
e di ogni altro documento da questo sottoscritto, prima della sottoscrizione
del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari.
La tutela dell’investitore
si estende alla ulteriore previsione di un diritto di ripensamento riconosciuto
dall’art. 30, comma 6, del T.U.F., secondo il quale il risparmiatore ha diritto
di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione
di portafogli individuali sottoscritto con il consulente entro sette giorni
dalla data di sottoscrizione, senza il sostenimento di spese o corrispettivo.
E’ opportuno sottolineare che l'investitore può chiedere al consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede di trasferire esclusivamente:
assegni bancari o assegni
circolari intestati alla società per conto della quale opera ovvero al soggetto
i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti
di clausola di non trasferibilità;
ordini di bonifico e
documenti similari che abbiano come beneficiario il soggetto abilitato di cui
alla lettera precedente;
strumenti finanziari
nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto abilitato per
conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di
investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.
Ad evitare un cortese ma
fermo rifiuto, l’investitore non può dunque chiedere al consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede di trasferire forme di pagamento a lui (cioè
al consulente) intestate né danaro contante, o di accettare compensi o
finanziamenti. Pena la violazione di norme che conducono alla radiazione del
professionista dall'Albo.
Il consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede garantisce inoltre assistenza continuativa al
cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede non termina infatti con la
sottoscrizione del contratto ma continua nell’assistenza post-vendita prestata
al cliente durante la fase attuativa del rapporto attraverso, ad esempio, la
valutazione periodica del risultato degli investimenti, la verifica del
percorso di raggiungimento degli obiettivi, la raccolta e la tempestiva
trasmissione alla società prodotto di eventuali disposizioni successive di
rimborso o di investimento.
Quanto costa la Consulenza?
Il Consulente Finanziario emette una parcella, a seconda dei servizi può
utilizzare:- parcella oraria;- una percentuale sul patrimonio oggetto della
consulenza;- parcella fissa a progetto per una pianificazione finanziaria;- un
mix tra percentuale e fisso. Ciò che è bene evidenziare è che, in ogni
caso, la parcella è sempre di gran lunga inferiore rispetto alle commissioni ed
ai costi occulti praticati dalla banca, assicurazione o fondo d'investimento a
fronte degli investimenti effettuati. Purtroppo il risparmiatore non è a
conoscenza e non ha la percezione delle tipologie di "prelievi" a cui
è soggetto. A conti fatti la parcella si “paga da sé” grazie all'efficienza
delle scelte consigliate, ai risultati ottenuti e al risparmio di costi inutili.
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